Art. 35.
(Formazione del personale).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CRI costituisce la scuola di formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento sono adottate entro i sei mesi successivi alla sua costituzione, con apposito provvedimento del presidente generale della CRI, su proposta dell'ispettore superiore.